DRAGONI. Lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri aggiudicati ad una ditta del posto per 41mila euro.

Ma sia l’importo aggiudicato che quello impegnato, risultano del tutto erronei ed il relativo ammontare disancorato da qualsivoglia logica analitica.

Con Determinazione n. 195 del 13-09-2024 avente ad oggetto Lavori di Manutenzione Straordinaria dei cimiteri siti nel Capoluogo e nella Frazione Maiorano di Monte e dei relativi impianti elettrici (art. 1, comma 1, lettera b del Decreto del Ministero dell’ Interno del 30/01/2020: annualità 2024), il Comune di Dragoni ha proceduto ad aggiudicare alla ditta EDIL EVOLUTION S.R.L.S. con sede in Dragoni (CE) alla Via Provinciale I traversa N° 3 – Partita IVA: 04763870617, la commessa per l’importo di € 32.769,61 compresi oneri di sicurezza ed IVA (22%) di legge;

impegnando, a favore della ditta EDIL EVOLUTION S.R.L.S, la somma complessiva di € 40.778,92 (imponibile ed iva) al capitolo 2042 (Miss./Prog. 08.01-2.02.01.09.012) del bilancio pluriennale 2024-2026.

Tuttavia, analizzando l’offerta economica predisposta dalla EDIL EVOLUTION S.R.L.S questa ha testualmente dichiarato: “Che, a fronte del prezzo a base d’asta di €. 23.038,73 oltre oneri non soggetti a ribasso ed iva offre 22.808,34 (in cifre) ventiduemilaottocentotto/34 (in lettere) percentuali di ribasso 1%

A fronte di detta offerta – pur volendo considerare ed includervi i costi della manodopera indicati dalla SA per €.9.743,31 e gli oneri della sicurezza indicati in €. 217,96 – sia l’importo aggiudicato che quello impegnato, risultano del tutto erronei ed il relativo ammontare disancorato da qualsivoglia logica analitica!   

Ad ogni buon conto, analizzando l’offerta economica presentata dal medesimo Operatore Economico, lo stesso doveva essere necessariamente escluso avendo completamente omesso di indicare nella propria offerta l’incidenza dei costi della manodopera e di sicurezza che, invece, devono essere NECESSARIAMENTE ED INDEROGABILMENTE quantificati a pena di esclusione.

Dispone, infatti, l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” che:

Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Si pone in evidenza che con il D.Lgs. 36/2023, rispetto al precedente D.Lgs. 50/16, detto obbligo è sancito per qualsivoglia tipologia di affidamento e, dunque, anche per gli affidamenti diretti, pena l’esclusione automatica del concorrente. Quanto precede è stato di recente confermato dal TAR Calabria, sez. I, con Sentenza n. 958 del 17.6.2024.

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