ALIFE. Altro regalo degli amministratori comunali al paese: non approvano il Bilancio Consolidato entro i termini di legge e il Comune non potrà assumere nuovo personale.
Ancora assente in Assise il consigliere Angelo Delli Veneri, ormai in rotta col gruppo di maggioranza: dopo aver consegnato le deleghe, l’ex assessore non intende più far parte di questa compagine.
Tutti impegnanti a scrollare sui social gli amministratori comunali di Alife, e questo nel mentre era in corso una importantissima seduta di Assise civica, la ultima, del 13 novembre scorso, nel corso della quale è stato anche approvato, con gravissimo ritardo (la scadenza sera difatti fissata al 30 di settembre) il Bilancio Consolidato, quel documento cioè che descrive la situazione economica e finanziaria del gruppo di imprese collegate all’Ente Comune.
Gli enti che rientrano nel perimetro di consolidamento e che non hanno fornito per tempo i dati per procedere con l’elaborazione del Bilancio Consolidato entro la scadenza del 30 settembre incorrono in sanzioni.
In caso di mancata approvazione del Bilancio Consolidato entro la scadenza del 30 settembre di ogni anno, difatti, non si applica la sanzione di attivazione della procedura (di cui all’art. 141, comma 2, del TUEL, diffida ad adempiere, nomina del commissario ad acta, comunicazione al prefetto per lo scioglimento del consiglio), prevista sia per la mancata approvazione del bilancio di previsione che del rendiconto.
Si applicata, invece, il comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016, ai sensi del quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio consolidato (oltre che dei bilanci di previsione e dei rendiconti) gli enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.
È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
Il termine per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cosiddetta BDAP) è di trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso in Consiglio Comunale.
Anche in caso di ritardo di detto invio si applica la sanzione prevista dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016.